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Volo cancellato? Sul rimborso decide il giudice della città di partenza

mario

Domingo Aéreo 2007Image by Alexandre Chang via Flickr

Per i rimborsi sui voli cancellati è competente il giudice del luogo di partenza o di arrivo dell'aereo. La Corte di giustizia di Lussemburgo con la sentenza C-204/08 depositata oggi, stabilisce una regola chiara sulla scelta del foro competente nel caso la Compagnia rifiuti di pagare l'indennizzo forfettario, compreso tra i 250 e i 600 euro, previsto in caso di cancellazione del volo. I giudici di Lussemburgo precisano che nei voli intracomunitari, il criterio che deve essere adottato nell'individuare il tribunale competente è quello del luogo che garantisce il "collegamento più stretto tra il contratto in causa e il giudice competente", quindi quello dove viene effettuata la principale fornitura dei servizi: dalla registrazione del passeggero all'imbarco, dalla partenza nell'ora prevista allo sbarco in condizioni di sicurezza. Non c'è dubbio, secondo il Collegio di Lussemburgo, che i luoghi strettamente collegati al servizio - che il vettore si è impegnato a rispettare con il contratto – sono quelli della partenza e dell'arrivo. Vince così il suo ricorso un passeggero tedesco che si era visto rifiutare dalla Corte d'Appello il diritto di adire il giudice della città di partenza - come stabilito in primo grado – e imporre la competenza del tribunale del luogo dove il vettore aveva la sua sede statutaria. Nel luogo di principale stabilimento della Compagnia aerea, spiega la Corte di giustizia, vengono infatti svolte operazioni - come la predisposizione di aeromobili o equipaggi adeguati – che sono solo logistiche e preparatorie all'esecuzione del contratto. La fornitura del servizio, da cui deriva l'obbligazione contrattuale, viene svolta invece nella meta di arrivo o di partenza.
Il Sole 24 ORE
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